Che cosa è un protocollo sanitario?
Un protocollo di sorveglianza sanitaria è l’insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo.
Il protocollo viene definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, co 1, b) Decreto 81). Include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, mirati al rischio e meno invasivi possibili (art. 229, co4, decreto 81) e costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi (DVR) (art. 29 co 1).
Quando viene istituita la cartella sanitaria e di rischio?
Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 25 comma 1 Decreto 81/08) dove vengono riportate le sue condizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici eseguiti, eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di Prevenzione e Protezione nonché il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La cartella sanitaria e di rischio:
- è conservata, con salvaguardia del segreto professionale, salvo il tempo necessario per la effettuazione della sorveglianza sanitaria e della trascrizione dei relativi
risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente e fino alla cessazione dell’attività lavorativa; - deve essere firmata sul frontespizio dal datore di lavoro e dal lavoratore per presa visione dei dati anamnestici e clinici e del giudizio di idoneità alla mansione,
delle modalità relative alla conservazione della stessa o di eventuali accertamenti sanitari cui il lavoratore deve sottoporsi anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa; - su richiesta, viene fornita in copia al lavoratore.
Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41. Alla cessazione del rapporto di lavoro, consegna al lavoratore, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie alla conservazione della stessa (art. 25, comma 1, lettera e)).
In caso di cessazione dell’incarico, il medico competente deve consegnare la documentazione sanitaria in suo possesso, sempre con salvaguardia del segreto professionale, al datore di lavoro, che firmerà per ricevuta (art. 25, comma 1, lettera d))